Art. 28.
(Informazione).

      1. Il datore di lavoro o il dirigente provvedono affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

          a) sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

          b) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

          c) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

          d) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

          e) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

          f) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 19 e 22.