1. Il datore di lavoro o il dirigente provvedono affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
f) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 19 e 22.